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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA D.P.C.M. 12 dicembre 2005
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AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA D.P.C.M. 12 DICEMBRE 2005
Aggiornato in data
15/09/2017
Descrizione
Capo IVControllo e gestione dei beni soggetti a tutelaArticolo 146Autorizzazione1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree oggetto degli attie dei provvedimenti elencati all'articolo 157, oggetto di proposta formulata ai sensi degliarticoli 138 e 141, tutelati ai sensi dell'articolo 142, ovvero sottoposti a tutela dalledisposizioni del piano paesaggistico, non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioniche rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hannol'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha affidato la relativacompetenza i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazioneprevista, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e'individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degliinterventi proposti.4. La domanda di autorizzazione dell'intervento indica lo stato attuale del bene interessato,gli elementi di valore paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioniproposte e gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.5. L' amministrazione competente, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica laconformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta:a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.6. L'amministrazione, accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento ed acquisito ilparere della commissione per il paesaggio, entro il termine di quaranta giorni dallaricezione dell'istanza, trasmette la proposta di autorizzazione, corredata dal progetto edalla relativa documentazione, alla competente soprintendenza, dandone notizia agliinteressati. Tale ultima comunicazione costituisce avviso di inizio del relativoprocedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualoral'amministrazione verifichi che la documentazione allegata non corrisponde a quellaprevista al comma 3, chiede le necessarie integrazioni; in tal caso, il predetto termine e'sospeso dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione. Qualoral'amministrazione ritenga necessario acquisire documentazione ulteriore rispetto a quellaprevista al comma 3, ovvero effettuare accertamenti, il termine e' sospeso, per una solavolta, dalla data della richiesta fino a quella di ricezione della documentazione, ovverodalla data di comunicazione della necessità di accertamenti fino a quella di effettuazionedegli stessi, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.7. La soprintendenza comunica il parere entro il termine perentorio di sessanta giorni dallaricezione della proposta di cui al comma 6. Decorso inutilmente il termine perl'acquisizione del parere, l'amministrazione assume comunque le determinazioni in meritoalla domanda di autorizzazione.8. L'autorizzazione e' rilasciata o negata dall'amministrazione competente entro il terminedi venti giorni dalla ricezione del parere della soprintendenza e costituisce atto distinto epresupposto della concessione o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori nonpossono essere iniziati in difetto di essa.9. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 8, e' data facoltà agli interessati dirichiedere l'autorizzazione alla regione, che provvede anche mediante un commissario adacta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Qualoravenga ritenuto necessario acquisire documentazione ulteriore o effettuare accertamenti, iltermine e' sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazionerichiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti. Laddove la regione nonabbia affidato agli enti locali la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, larichiesta di rilascio in via sostitutiva e' presentata alla competente soprintendenza.10. L'autorizzazione paesaggistica:a) diventa efficace dopo il decorso di venti giorni dalla sua emanazione;b) e' trasmessa in copia, senza indugio, alla soprintendenza che ha emesso il parere nelcorso del procedimento, nonche', unitamente al parere, alla regione ed alla provincia e,ove esistenti, alla comunità montana e all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile ol'area sottoposti al vincolo;c) non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, ancheparziale, degli interventi.11. L'autorizzazione paesaggistica e' impugnabile con ricorso al tribunale amministrativoregionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioniambientaliste portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8luglio 1986, n. 349 e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.Il ricorso e' deciso anche se, dopo la sua proposizione ovvero in grado di appello, ilricorrente dichiari di rinunciare o di non avervi più interesse. Le sentenze e le ordinanzedel Tribunale amministrativo regionale possono essere impugnate da chi sia legittimato aricorrere avverso l'autorizzazione paesaggistica, anche se non abbia proposto il ricorso diprimo grado.12. Presso ogni comune e' istituito un elenco, aggiornato almeno ogni sette giorni eliberamente consultabile, in cui e' indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazionepaesaggistica, con la annotazione sintetica del relativo oggetto e con la precisazione seessa sia stata rilasciata in difformità dal parere della soprintendenza. Copia dell'elenco e'trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio dellefunzioni di vigilanza di cui all'articolo 155.13. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle istanze concernenti leattività minerarie di ricerca ed estrazione.14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle autorizzazioni per le attivitàdi coltivazione di cave e torbiere. Per tali attività restano ferme le potestà del Ministerodell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi della normativa in materia, che sonoesercitate tenendo conto delle valutazioni espresse, per quanto attiene ai profilipaesaggistici, dalla competente soprintendenza.
Moduli
ISTANZA AUTORIZZAZIONE PAS SEMPLIFICATA
MOD.ISTANZA COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA
RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
RELAZIONE TECNICA PAS
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAS ORDINARIA
Normative
CIRCOLARE ESPLICATIVA
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.L. n.42 del 22.01.2004
D.P.R. N. 31/2017
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 pubblicato sul G.U. n. 25 del
DPCM 12_12_2005